Articolo 52 C.P.
Avevo dimenticato di riportare l'Articolo 52 del Codice Penale in coda all'articolo dell'altro giorno; per cui eccolo qui in tutto il suo splendore (il pezzo collegato contiene anche commenti alla legge):
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.Il primo paragrafo dell'articolo esiste da molto tempo, mentre il resto è stato aggiunto con la legge del 24 Gennaio 2006.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Etichette: Autodifesa, Società
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